Il Tar di Palermo, con sentenza 1474 depositata ieri, ha dichiarato l’illegittimita’ del calendario venatorio 2012/2013 per mancanza del piano regionale faunistico, per assenza della valutazione ambientale strategica e della valutazione di incidenza, per violazione della normativa a tutela dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale. La sentenza peraltro riconosce la sussistenza di un interesse risarcitorio da parte delle associazioni ambientaliste per i danni causati alla fauna selvatica sia perche’ afferma l’assoluta prevalenza sull’interesse alla pratica della caccia degli interessi connessi alla protezione faunistico-ambientale i quali risultano forniti di protezione costituzionale e di tutela da
parte del diritto dell’Ue.
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