Due esponenti del Movimento 5 Stelle, Stefano Scaltriti e Salvatore Spata, cittadini panteschi domiciliati presso lo studio dell’avvocato Vittorio Fiasconaro, hanno presentato al Presidente della Repubblica un Ricorso Straordinario per chiedere l’annullamento del Decreto del Ministro Sviluppo Economico del 27 dicembre 2012, il quale amplia le zone in cui è possibile effettuare le trivellazioni.
I ricorrenti sono residenti anagraficamente presso il Comune di Pantelleria, nonché iscritti nelle relative liste elettorali. In tale veste, e sul presupposto della inerzia manifestata dal Comune di Pantelleria, esperiscono azione popolare ex art. 9 del D.Lvo 267/2000 finalizzata alla impugnazione (in nome e per conto del Comune di Pantelleria) avverso il Decreto. “L’interesse del Comune – scrivono i ricorrenti – a proporre l’impugnazione scaturisce dal fatto che il Decreto Ministeriale amplia a dismisura l’area in cui é possibile effettuare trivellazioni nel Canale di Sicilia (zona di mare in cui si trova Pantelleria). Dal che deriva l’aumento delle possibilità che accada un incidente nell’area e, in ogni caso, ne deriva una situazione di disturbo della fauna, della pesca nonché degli assetti geologici”.
Il Decreto é ritenuto dai ricorrenti illegittimo per le seguenti ragioni di:
DIRITTO
1) Vizio di incompetenza
La competenza per la sottoscrizione del Decreto é del Dirigente Generale del Ministero non del Ministro, che non ha più competenze gestionali. L’art. 3 c. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625 va dunque ritenuto implicitamente abrogato dalla normativa successiva che ha introdotto il principio della separazione tra organi di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.
2) Violazione dell’art. 1 c. 2 della L. 613/1967 – Incompetenza assoluta
L’art. 1 della L. 613/1967 così dispone: “ Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondita’ di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita’ delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone.
La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sarà effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.”
Dal che deriva che il Decreto Ministeriale impugnato va a presupporre di intervenire nell’ambito della piattaforma continentale italiana, mentre così non é. L’area infatti oggetto della estensione ricade chiaramente nell’ambito della piattaforma continentale dell’Isola di Malta, e lo stesso Decreto dà atto della circostanza per cui gli accordi citati nel superiore comma 2 non sono stati ancora stipulati. Ai sensi di quanto disposto dell’art. 1 c. 2 ad oggi non risulta delimitato il limite esterno della piattaforma italiana in direzione di Malta. Ne deriva dunque, da un lato la violazione di quanto disposto dall’art. 1 e dall’altro la incompetenza assoluta in capo al Ministro di disciplinare un’area geografica che fuoriesce dalla territorialità dello Stato Italiano. La successiva convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con la LEGGE 2 dicembre 1994, n. 689 stabilisce all’art. 15 che “Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di la’ della linea mediana di cui ciascun punto e’ equidistante dai punti piu’ prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. “. E l’art. 83 chiarisce che “La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, allo scopo di raggiungere una equa soluzione. “ In assenza di accordo, dunque, nessuna delimitazione sussiste. Ed é lo stesso Ministro a dichiarare nel Decreto che tali accordi con Malta ancora non sussistono. Nel caso in questione, la nuova area individuata dal Ministro si sovrappone chiaramente all’area che l’Isola di Malta aveva già individuato come di propria pertinenza. Il che conferma che il Ministero ha deliberato in ordine ad un territorio che non rientra nella piattaforma italiana.
3) Incompetenza del Ministro sotto altro profilo
Nel caso in questione, l’allargamento del mare territoriale di una nazione è palesemente un atto di politica estera, che non rientra certo nelle competenze del Ministro dello Sviluppo Economico. Peraltro, il Governo Monti aveva perso la fiducia il 6 dicembre 2012 e, da quel giorno in poi, era abilitato a curare solo gli affari correnti. Un atto di politica estera di questa portata non può essere considerato un “affare corrente”.
4) Carenza di motivazione
Ma il Decreto é anche carente di motivazione, laddove non viene in alcun modo giustificata sia la decisione in sé di ampliare la zona C (essendo insufficiente l’utilizzo della mera frase “CONSIDERATO il potenziale interesse alla ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree di sottosuolo marino sopra richiamate;”) sia la decisione di estenderla nel modo scelto. Peraltro l’insufficienza motivazionale é ancora più evidente se rapportata al fatto che il Decreto va (come già detto) ad intervenire su un’area che non é pertinente allo Stato Italiano.
Per le ragioni esposte, si chiede l’annullamento del Decreto Impugnato.
Il ricorso è stato trasmesso il 9 luglio con lettera raccomandata a.r. al Ministero dello Sviluppo Economico perché ne curi l’istruttoria e al Comune di Pantelleria per opportuna conoscenza.
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