Caro Direttore,
l’ annosa questione giudiziaria che il Roberto Casano ha intentato contro alcuni produttori di Pantelleria, tra i quali l’Abraxas, si è definitivamente conclusa. Il Casano aveva tentato in Corte d’Appello ciò che era stato definitivamente oggetto di sentenze passate in giudicato per quel che riguarda l’Abraxas. Persistendo nella sua macchinazione, che ha avuto altri dolorosi capitoli nella storia di Pantelleria, pretendeva i danni civili. Ne ha avuto una condanna a pagare. E così da condannato finisce il Roberto Casano.
La prego pubblicare con la mia lettera la sentenza della Corte di Appello.
Cordiali saluti ed auguri Natalizi a Lei, alla Redazione ed ai lettori.
Calogero Mannino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Sezione I Penale, composta dai magistrati
Dr. Antonia Pappalardo Presidente
Dr. Donatella Puleo Consigliere
Dr. Adriana Piras Consigliere
Con l’intervento del PG. Dr. R. Scaduto
All’udienza del 20.12.2012 ha pronunziato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
La Corte, visti gli artt. 599 e 592 c.p.p. dichiara inammissibile l’appello proposto dalla parte civile “Bonsulton s.r.l.” in persona dell’amministratore unico Casano Roberto, avverso la sentenza resa in data 23.02.2009 dal GUP presso il tribunale di Marsala, nei confronti degli imputati Salmeri Angelo e Mannino Calogero in relazione al reato di cui al capo E bis) ed altresì nei confronti di tutti gli appellati in relazione ai rimanenti reati diversi da quello di cui al capo B bis).
Conferma la sentenza impugnata dalla medesima parte civile nei confronti degli imputati Salmeri Angelo e Mannino Calogero in relazione al reato di cui al capo B bis).
Condanna la suddetta parte civile al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Dichiara non luogo a provvedere nei confronti degli imputati Lo Pinto Francesco, Raia Pasquale Mario, Scienza Attilio e della società “Abraxas s.r.l.” in persona del legale rappresentante, perché erroneamente citati, trattandosi di posizioni non gravate da appello.
Visto l’art. 544 c. 3 c.p.p.
Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Palermo, 20.12.2012
Il Presidente
Antonia Pappalardo

Lascia un commento