E’ stato inserito nell’articolo 34 del Decreto Crescita all’interno della legge di stabilità l’emendamento che consente a Pantelleria di avere i soldi per la tratta sociale aerea per gli anni 2013-2016. La legge è passata ieri al Senato. “Dopo una incessante ed estenuante pressione sul governo (soprattutto sul Ministero dell’ Economia) – ha dichiarato la senatrice Maria Pia Castigliane che ha seguito da vicino per mesi tutta la vicenda (PID-Cantiere Popolare)- posso esprimere soddisfazione piena nel comunicare che la Continuità Territoriale per Pantelleria e Lampedusa é nella Legge di Stabilità ( ex Finanziaria). Ho perseverato quotidianamente per far valere le ragioni delle Nostre Isole Minori e sono sinceramente contenta per esserci riuscita. Non é stato facile, ma il risultato é arrivato. Ringrazio molto il Sottosegretario Improta che ha collaborato con continuità in Commissione Bilancio e il Sottosegretario Polillo che alla fine ha dovuto prendere atto della necessità di reperire i 12 milioni e 760 mila euro necessari per il bando triennale delle tratte aeree”.
ECCO L’EMENDAMENTO
All’art. 34, dopo il comma 6, inserire il seguente:
17-bis. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l’anno 2013 ed euro 1.531.000 per l’anno 2014 nonché nel limite di euro 2.722.000 per l’anno 2014, di euro 4.253.000 per l’anno 2015 e di euro 1.785.000 per l’anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall’articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, dopo il terzo periodo dell’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l’anno 2014 all’importo di euro 9.278.000, per l’anno 2015 all’importo di euro 7.747.000 e per l’anno 2016 all’importo di euro 10.215.000.

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